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[1]Nel medesimo stato di previsione sono ridotti:
- a)di L. 50,000 lo stanziamento assegnato dalla legge 3 dicembre 1888, n. 5875, in L. 279,125 per sussidio dello Stato per le strade provinciali di terza serie;
- b)di L. 200,000 lo stanziamento assegnato dalla legge stessa in L. 1,500,000, per concorso dello Stato nella spesa per i lavori stradali che le provincie eseguiscono direttamente;
- c)di L. 650,000 lo stanziamento per sussidio nelle costruzioni di strade comunali obbligatorie,
[2]Le somme di che alla lettera a) e b) saranno riprestinate nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo a quelli del 1892-93 e 1895-96 nei quali cessano i relativi assegnamenti.
[3]La somma indicata alla lettera c) sara' aggiunta all'assegnamento normale di tre milioni in quattro uguali rate negli esercizi 1891-92 al 1894 95.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 20 luglio 1890.
[6]UMBERTO.
[7]G. Finali. Giolitti.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 4 agosto 1890 al 5 luglio 1892
