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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a modificare con decreti Reali, in quanto accorra, il quadro organico del personale delle due Corti, e a dare le altre disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione della presente legge. Questa andra' in vigore il 1° gennaio 1878.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Valsavaranche, addi' 5 agosto 1877.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mancini.
Testo in vigore dal 16 agosto 1877 al 16 dicembre 2009
