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[1]Ai graduati ed alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, che non avessero raggiunto i 15 anni di servizio per avere titolo ad annuo assegno di pensione, sara' accordato a preferenza, secondo i posti vacanti, il passaggio nelle guardie di citta', quando ne facciano domanda e abbiano i requisiti di fisica idoneita' e di buona condotta.
[2]Anche i graduati e guardie a cavallo, che avessero raggiunto i 15 anni di servizio, avranno la facolta' di concorrere ai posti vacanti nel Corpo delle guardie di citta', purche' abbiano i requisiti necessari.
Testo in vigore dal 30 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
