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[1]Nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno sara' inscritta la somma di L. 455,000, da passarsi a quello della Guerra, come contributo per la spesa occorrente.
[2]A tale spesa sara' provveduto, per il corrente esercizio, sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'Interno al capitolo 62, art. 2.
Testo in vigore dal 30 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
