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[1]E' instituito nel suddetto bilancio un nuovo capitolo col n. 51 e colla denominazione: «Resti passivi del 1870 e precedenti,» nel quale saranno inscritte le somme disponibili al 1° gennaio 1877, sui capitoli soppressi, come all'articolo 1.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 29 aprile 1877.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Depretis.

Testo in vigore dal 5 maggio 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1877-04-29;3789~art2 · fonte del testo

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