Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le operazioni di censimento, nei terreni di cui all'articolo 2, dovranno essere compiute nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Torino, addi' 23 giugno 1877.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Depretis.
Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
