Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro della Finanze e' autorizzato a continuare il censimento dei territori della bassa Lombardia e della parte della provincia mantovana ancora dotati di vecchio censo, osservate le prescrizioni che regolano il censo nuovo.

[2]Man mano che si compie il censimento, le parti censite saranno riunite con la loro quota di contingente al compartimento menzionato nell'articolo 1, e per l'effetto ivi indicato.

Testo in vigore dal 25 giugno 1877 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-23;3904~art2 · fonte del testo

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