Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1879 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' risoluta la Convenzione 5 aprile 1874, approvata colla legge 14 giugno 1874, n. 1957 (Serie 2ª), per la concessione della costruzione ed esercizio delle due linee di ferrovia a sezione ridotta, l'una da Tremezzina a Porlezza, l'altra da Luino a Fornasette, a favore dell'ingegnere Clemente Maraini.
[8]Il Governo del Re e' autorizzato a consentire lo svincolo della cauzione depositata a garanzia dell'impresa.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1879.
[11]UMBERTO.
[12]Mezzanotte.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1879 al 16 dicembre 2009
