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[1]L'amministrazione del corpo Reale Equipaggi e' commessa ad un Consiglio composto di ufficiali dello Stato maggiore generale e del Commissariato, e presieduto dal comandante del corpo stesso.
[2]Il servizio di contabilita' e' disimpegnato da ufficiali del Commissariato che avranno sotto i loro ordini per i lavori di scritturazione i militari del corpo Reale Equipaggi della categoria dei furieri.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1878 al 7 agosto 1907
