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Il corpo Reale Equipaggi e' destinato:
- a)Ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali, sempre che non siano in costruzione;
- b)A disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialita' del corpo ed occorrenti negli arsenali ed altri stabilimenti marittimi.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1878 al 5 agosto 1913
