Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1878 al 5 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

Il corpo Reale Equipaggi e' destinato:

  • a)Ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali, sempre che non siano in costruzione;
  • b)A disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialita' del corpo ed occorrenti negli arsenali ed altri stabilimenti marittimi.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1878 al 5 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1878-12-03;4610~art5 · fonte del testo

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