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Spetta al corpo dello Stato maggiore generale:
- a)Armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato e custodirle in disarmo nei porti militari e negli arsenali;
- b)Comandare le divisioni, le squadre e le armate navali;
- c)Eseguire le ispezioni generali;
- d)Comandare i dipartimenti marittimi, il corpo Reale Equipaggi ed amministrarlo; comandare ed amministrare le Regie scuole e di marina;
- e)Presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte;
- f)Dirigere il servizio di artiglieria e degli armamenti navali negli arsenali, e amministrarne il materiale, con norme da stabilirsi, conformi a quelle vigenti per le direzioni di artiglieria e del genio militare nell'esercito;
- g)La direzione del servizio idrografico ed astronomico, ed altri simili attinenti alla nautica;
- h)Ogni altro servizio di carattere generale e militare occorrente nella Regia Marina.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1878 al 5 agosto 1913
