Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1878 al 5 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali del soppresso corpo degli ufficiali di arsenale potranno fare passaggio, in seguito a loro domanda, in quello dei capi tecnici e capi operai, quando ne abbiano l'idoneita'.
[2]Agli ufficiali del predetto corpo, i quali non potessero fruire del disposto del precedente paragrafo, verra' applicata la legge sulle pensioni militari, o quella sullo stato degli ufficiali, a seconda del loro tempo di servizio.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1878 al 5 agosto 1913
