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[1]I militari di bassa forza del corpo fanteria di marina, i quali non trovassero collocamento nei vari corpi della marina, faranno passaggio nei corpi dell'esercito.
[2]I riassoldati ed i raffermati con premi, che fossero ammessi nel detto corpo Reale Equipaggi, conserveranno i rispettivi diritti verso la Cassa militare.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1878 al 5 agosto 1913
