Art. 20 — Il Corpo Reale Equipaggi è reclutato nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva
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[1]((Il corpo Reale equipaggi e' reclutato nei modi stabiliti dalla legge sulla leva di mare.
[2]Gli ufficiali del corpo Reale equipaggi sono tratti dai sotto ufficiali delle categorie: marinari, timonieri, cannonieri, torpedinieri e operai)).
Testo in vigore dal 11 luglio 1888 al 29 agosto 1888
