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Il reclutamento degli ufficiali di commissariato potra' farsi in parte per mezzo dell'Accademia navale, nei modi e termini che saranno all'uopo stabiliti ed in parte per mezzo di concorso fra i sotto ufficiali della R. Marina ((delle categorie faurieri ed infermieri)), e fra giovani borghesi che abbiano compiuto gli studi secondari in un liceo od in un istituto tecnico.
Testo in vigore dal 29 agosto 1888 al 5 agosto 1913
