Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Possono arrolarsi nel corpo delle guardie di finanza, nelle condizioni determinate dall'art. 6, gli individui in congedo illimitato appartenenti all'esercito od all'armata.
[2]Nel caso in cui fossero richiamate sotto le armi le classi alle quali essi individui sono ascritti, saranno dispensati dal rispondere all'appello, finche' continuino in servizio nel corpo delle guardie di finanza, quelli di 2ª e 3ª categoria, e quelli anche di 1ª categoria che gia' sieno stati assegnati alla milizia territoriale.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
