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[1]L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque.
[2]Compiuto il termine della ferma, i sottufficiali o le guardie, per rimanere in servizio, debbono rinnovare la ferma di cinque anni in cinque anni.
[3]Per la seconda come per la terza ferma e' dato un premio di lire 50.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
