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[1]L'ammissione nel corpo delle guardie di finanza si fa per arrolamento volontario.
[2]Al nuovo arrolato viene accreditata la somma di lire 100 per assegno di primo corredo.
[3]L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:
- a)Di essere cittadino o naturalizzato;
- b)Di essere celibe o vedovo senza prole;
- c)Di aver compito il diciottesimo, e di non avere oltrepassato il trentesimo anno di eta'; coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito passano a quello del corpo delle guardie di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a trentacinque anni compiuti;
- d)Di aver tenuto sempre buona condotta;
- e)Di avere una costituzione fisica sana e robusta;
- f)Di saper leggere e scrivere;
- g)Di non aver subito condanne per reati che importino una pena superiore a quella di polizia, secondo le leggi penali generali.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
