Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il corpo delle guardie di finanza fa parte delle forze militari di guerra dello Stato.
[2]Con Regio decreto, proposto dal Ministro della Guerra di concerto con quello delle Finanze, entro l'anno dalla promulgazione della presente legge sara' provveduto alla formazione di guerra delle guardie di finanza, ordinandole in compagnie e battaglioni per circoli.
[3]I quadri per questa formazione saranno presi nel personale graduato delle guardie, ma il comando dei battaglioni sara' in massima affidato a ufficiali superiori dell'esercito.
[4]I battaglioni e le compagnie mobilitati dipenderanno dal Ministro della Guerra per essere impiegati a concorrere si' nelle operazioni dell'esercito di 1ª o di 2ª linea, si' nel servizio della milizia mobile o territoriale.
[5]Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio corpo, coll'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea; saranno sottoposte alla disciplina militare, e godranno dei diritti, degli onori e delle ricompense dei corpi di truppa dell'esercito.
[6]In tempo di pace il Ministro della Guerra, previo accordo con quello delle Finanze, fara' eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni delle guardie di finanza.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
