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[1]Con decreto Reale sara' stabilito il giorno in cui la presente legge dovra' andare in vigore. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 aprile 1881.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, il Guardasigilli: T. Villa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 12 giugno 1881, n. 261
1Il Regio Decreto 12 giugno 1881, n. 261 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) per l'ordinamento del corpo delle guardie di finanza andra' in vigore col 1° luglio dell'anno corrente".
Testo in vigore dal 7 luglio 1881 al 16 dicembre 2009
