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Con regolamenti approvati con decreto Reale saranno determinate le norme per l'arruolamento e per l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione delle reclute, per il servizio, per gli esami e avanzamenti da darsi in base all'articolo 4, per la applicazione delle pene, per la formazione della massa e del corpo, per la sua amministrazione, per la sua mobilitazione e formazione di guerra, si stabiliranno la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, e si daranno le istruzioni per le indennita', per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali e per il rimborso delle spese fatte per le guardie.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art28 · fonte del testo

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