Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Con regolamenti approvati con decreto Reale saranno determinate le norme per l'arruolamento e per l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione delle reclute, per il servizio, per gli esami e avanzamenti da darsi in base all'articolo 4, per la applicazione delle pene, per la formazione della massa e del corpo, per la sua amministrazione, per la sua mobilitazione e formazione di guerra, si stabiliranno la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, e si daranno le istruzioni per le indennita', per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali e per il rimborso delle spese fatte per le guardie.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
