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Gli ufficiali delle guardie doganali, per conseguire la definitiva ammissione nel corpo delle guardie di finanza, dovranno essere riconosciuti idonei da una Commissione che verra' appositamente nominata con decreto Reale, e che sara' composta di un ufficiale generale, presidente, di due ufficiali superiori dell'esercito e di due funzionari superiori dell'Amministrazione finanziaria.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
