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Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sara' erogato:
- a)In creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione del Regno a favore di figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e delle guardie di finanza;
- b)In sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani dei sottufficiali e delle guardie benemerite dell'Amministrazione;
- e)In doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;
- d)In concessioni annue a individui del corpo mutilati o resi inabili per cause di servizio;
- e)In premi straordinari a individui del corpo che piu' si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze del Governo nazionale o da Governi esteri.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
