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Il fondo attuale della massa del corpo, e quello che verra' successivamente formandosi, sara' investito in rendita consolidato 5 per cento, intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle Finanze determinera' annualmente dover rimaner in deposito infruttifero presso la Tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del Tesoro.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
