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Gli ufficiali della guardia di finanza rivestono la qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari, in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
