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Due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, e nelle Intendenze delle finanze, saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza aventi piu' di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art22 · fonte del testo

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