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Due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, e nelle Intendenze delle finanze, saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza aventi piu' di 25 anni di servizio, o resi inabili al servizio attivo per ferite o per malattie riportate nell'adempimento del loro mandato.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
