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[1]I gradi e i soldi del corpo delle guardie di finanza e le pensioni dei sottufficiali e delle guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.
[2]Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.
[3]Il trattamento di riposo agli ufficiali e' regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
