Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I gradi e i soldi del corpo delle guardie di finanza e le pensioni dei sottufficiali e delle guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

[2]Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

[3]Il trattamento di riposo agli ufficiali e' regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art21 · fonte del testo

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