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[1]I comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al corpo delle guardie di finanza la vigilanza, sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo e al fondo per le pensioni.

[2]E' percio' data facolta' al Governo del Re di aumentare, in corrispondenza al bisogno, il ruolo degli ispettori ed ufficiali, non che il contingente delle guardie di finanza.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art20 · fonte del testo

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