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[1]Il corpo delle guardie di finanza si compone di:
[2]Uffiziali.
[3]Ispettori;
[4]Sottoispettori;
[5]Tenenti;
[6]Sottotenenti.
[7]Sottouffiziali.
[8]Marescialli;
[9]Brigadieri;
[10]Sottobrigadieri;
[11]Guardie (scelte e comuni).
[12]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio, e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
