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[1]E' punita col carcere militare:
[2]1° La diserzione qualificata, cioe' con esportazione d'armi da fuoco, od essendo in servizio armato;
[3]2° L'insubordinazione con minacce, insulti o vie di fatto, quando queste non costituiscano un reato punibile con pena maggiore dal Codice penale comune.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 23 gennaio 1892
