Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1881 al 23 gennaio 1892. Leggi il testo vigente →

[1]E' punita col carcere militare:

[2]1° La diserzione qualificata, cioe' con esportazione d'armi da fuoco, od essendo in servizio armato;

[3]2° L'insubordinazione con minacce, insulti o vie di fatto, quando queste non costituiscano un reato punibile con pena maggiore dal Codice penale comune.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 23 gennaio 1892

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art14 · fonte del testo

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