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[1]I castighi, di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono pronunciati dai capi di brigata, di luogotenenza e di circolo, nei limiti di competenza che verranno determinati dal regolamento:
- a)Per lievi mancanze alla disciplina;
- b)Per lievi mancanze alle regole del servizio;
- c)Per recidiva entro tre mesi nelle stesse mancanze.
[2]La sospensione dal grado e' pronunciata dall'Intendenza di finanza per mancanza alla disciplina od alle regole di servizio, le quali non siano di tale gravita' da meritare castigo maggiore, ed anche per recidivita' nel non tenere esemplare contegno. 3
[3]La retrocessione a guardia semplice delle guardie scelte e' pronunciata dagli intendenti di finanza, sentito il parere di una Commissione di disciplina, la cui composizione e la cui procedura saranno determinate dal regolamento. 3
[4]La retrocessione dei sottuffiziali, il passaggio alle compagnie di disciplina e l'espulsione dal corpo sono sanciti dal Ministero delle Finanze sulla proposta dell'intendente di finanza, avvalorata dal parere della Commissione di disciplina. 3
[5]La retrocessione, il passaggio alle compagnie di disciplina e la espulsione dal corpo si applicano nei casi di:
[6]Incorreggibilita' nelle mancanze suaccennate
- b)Abbandono del posto;
- e)Diserzione semplice o interruzione di servizio non autorizzata per piu' di tre giorni;
- d)Gravi mancanze sia alla disciplina, sia al servizio, sia al decoro, salva sempre l'applicazione delle pene maggiori che, pei singoli casi, fossero comminate dalle vigenti leggi o dal Codice penale comune.
[7]Il matrimonio senza permesso e' punito colla espulsione dal corpo, accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1891, n. 398
3La L. 14 luglio 1891, n. 398 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le facolta' conferite agli Intendenti di finanza dagli articoli 13 e 16 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3ª) sull'ordinamento della guardia di finanza, sono deferite agli ispettori comandanti di divisione".
Testo in vigore dal 5 agosto 1891 al 16 dicembre 2009
