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[1]Le mancanze disciplinari dei sottufficiali e delle guardie di finanza sono punite:

[2]1° Coll'ammonizione;

[3]2° Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

[4]3° Coll'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni;

[5]4° Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o colla espulsione dal corpo; quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione;

[6]Inoltre, per i graduati:

[7]5° Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

[8]6° Colla retrocessione a guardia semplice.

[9]L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

[10]Cio' che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, e dopo pagata la retta pel mantenimento, e' accreditato per meta' all'individuo e per meta' alla massa del corpo.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art12 · fonte del testo

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