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[1]I marescialli, i brigadieri, i sottobrigadieri e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero delle Finanze.
[2]Tale permesso non si concede senza la prova che o l'uno o l'altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggono un'annua rendita libera non inferiore a lire 400.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
