Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I nuovi arruolati devono essere trattenuti presso determinate sedi di ispettore, per ricevervi l'istruzione.
[2]La durata del periodo d'istruzione per regola e' di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito, o che abbiano gia' ricevuta l'istruzione militare nei distretti, di sei mesi per gli altri.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
