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[1]Il corpo delle guardie doganali assume titolo ed uffizio di corpo delle guardie di finanza.

[2]Il corpo delle guardie di finanza dipende dal Ministero delle Finanze, fa parte integrante della forza pubblica, ed e' deputato a:

  • a)Impedire, reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;
  • b)Tutelare gli uffizi esecutivi della finanza;
  • e)Vigilare per conto dello Stato, ed anche per conto dei comuni che ne facciano domanda, sulla riscossione dei dazi di consumo;
  • d)Concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.

[3]Nessuno appartenente al corpo delle guardie di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del corpo medesimo, salvo il caso di cui all'articolo 5.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art1 · fonte del testo

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