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[1]Sono abrogati gli articoli 155 e 156 della legge 6 dicembre 1865, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario, modificati dalla legge 23 dicembre 1875, n° 2839 (Serie 2ª).
[2]Gli stipendi dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono determinati nella tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
