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[1]I depositi di danaro o di titoli di credito, che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cauzioni di liberta' provvisoria, nel giorno stesso, od al piu' tardi nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla Cassa dei Depositi e Prestiti, o alle Casse di risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con regolamento.
[2]Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella Cassa dei Depositi e Prestiti, o nelle Casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.
[3]Per l'attuazione di questa disposizione, viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
