Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Fino a che non sia diversamente provveduto, i cancellieri continuano a fare gli atti pel ricuperamento delle somme prenotate a debito nei giudizi civili e di quelle dovute all'erario per multe e spese di giustizia in materia civile e penale, in conformita' agli articoli 423 e seguenti della tariffa in materia civile, e 205 e seguenti di quella in materia penale. Pero' il pagamento delle somme dovute dev'essere fatto al ricevitore del registro direttamente dalle parti, le quali ne presentano la quietanza al cancelliere che ne estrae copia da unire agli atti, senza riscuotere per qualsiasi titolo alcuna somma.

[2]In caso di esecuzione forzata, il cancelliere deve depositare, immediatamente dopo riscossa, la somma ricavata dalla vendita nella cassa del ricevitore del registro, ovvero, quando siavi contestazione, nella Cassa dei Depositi e Prestiti, od in quella postale di risparmio.

[3]Il Governo ha facolta' di concedere in appalto il ricuperamento preaccennato mediante un aggio da convenirsi.

Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-29;835~art7 · fonte del testo

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