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[1]Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato con Regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2076 (Serie 2ª), e della legge 23 maggio 1875, n° 2511 (Serie 2ª), concernenti l'obbligo del pagamento delle tasse fisse, graduali, o proporzionali di registro per quelli fra gli atti indicati nel precedente articolo 3, i quali, giusta le leggi precitate, sono soggetti alla registrazione formale.
[2]Gli atti giudiziari soggetti a tassa di registro devonsi continuare ad inscrivere per cura del cancelliere nel repertorio prescritto dall'articolo 110 delle leggi sulle tasse di registro.
[3]Nulla e' innovato per gli atti di protesto cambiario fatti per mezzo di usciere e per gli atti e documenti non indicati nella presente legge, i quali siano prodotti in originale, od in copia, innanzi alle autorita' giudiziarie; essi continuano ad essere soggetti alle vigenti leggi sulle tasse di bollo e di registro.
[4]Non puo' farsi produzione in giudizio, ne' altro uso, di quelli tra gli atti scritti in carta col bollo prescritto dalla presente legge, i quali sono anche soggetti a registrazione formale, se prima non siano stati registrati.
Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
