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[1]Tutti indistintamente gli atti di procedura civile, in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i mandati alle liti, ed in genere tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorita' giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri o degli uscieri, devono essere scritti sopra carta filogranata, munita di un bollo di lire 2 innanzi alle Preture, e di lire 3 innanzi ai Tribunali civili e correzionali e di commercio, alle Corti di appello e alle Corti di cassazione.
[2]Pero' nei procedimenti avanti i pretori, quando le domande o le difese siano proposte per iscritto, a' termini dell'articolo 416 del Codice di procedura civile, sara' fatto in carta bollata uno solo degli originali, e quello da comunicarsi all'altra parte sara' fatto in carta libera.
[3]Queste tasse sono soggette all'aumento di due decimi.
[4]Per gli atti delegati si deve usare la qualita' di carta prescritta per gli atti che si compiono innanzi all'autorita' delegante.
[5]Per gli atti fatti dagli uscieri fuori della materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione si deve usare la carta prescritta per le Preture.
Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
