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[1]E' data facolta' al Governo del Re di procedere, entro due anni dall'attuazione di questa legge, alla revisione dei ruoli organici del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, riducendo il numero dei funzionari in relazione ai bisogni del servizio.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato a dare, mediante regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie e regolamentarie occorrenti per attuare la presente legge a cominciare dal 1° gennaio 1883.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 giugno 1882.

[5]UMBERTO.

[6]G. Zanardelli. A. Magliani.

[7]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.

Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-06-29;835~art11 · fonte del testo

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