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[1]Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede colle somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

[2]La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese d'ufficio viene fissata annualmente con Regio decreto.

[3]Le norme per l'amministrazione e il riscontro delle spese d'ufficio delle cancellerie sono determinate con regolamento.

Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-29;835~art10 · fonte del testo

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