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[1]Per le spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede colle somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
[2]La somma da assegnarsi a ciascuna cancelleria per le spese d'ufficio viene fissata annualmente con Regio decreto.
[3]Le norme per l'amministrazione e il riscontro delle spese d'ufficio delle cancellerie sono determinate con regolamento.
Testo in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
