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[1]Sono abrogati gli articoli 10, 19, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 116 e 121 d. l. R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale, i numeri 379, 380, 381, 382, 383, 389 e 391 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 luglio 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LUIGI ROSSI.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 25 luglio 1922 al 6 giugno 1923
