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[1]L'indennita' giornaliera a favore dei giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise, e' di lire sedici, qualunque sia la durata del dibattimento.
[2]I giurati residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise e che non siano funzionari od agenti in attivita' di servizio stipendiati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennita' di lire otto per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.
Testo in vigore dal 25 luglio 1922 al 6 giugno 1923
