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[1]I numeri 378, 390, 392, 393, 394, 395 e 396 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, sono sostituiti dai seguenti:
[2]«378. - L'onorario dei periti per le operazioni ordinate dalle autorita' giudiziarie nelle materie civili sara' determinato con le stesse norme stabilite nel titolo II, capo II della tariffa penale.
[3]«390. - Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e mezzo, saranno loro corrisposte le indennita' stabilite dall'art. 48 della tariffa penale.
[4]«392. - Agli interpreti saranno applicate, quanto agli onorari e alle indennita', rispettivamente gli articoli 35 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.
[5]«393. - Ai traduttori si applicheranno, per gli onorari e per le indennita', rispettivamente gli articoli 36 e 37, capoverso 1°, della tariffa penale.
[6]«394. - I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purche' ne facciano istanza alla fine della deposizione, avranno diritto alle stesse indennita' stabilite per i testimoni nel titolo 1°, capo 1°, della tariffa penale.
[7]«395. - Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto alle stesse indennita' accordate ai testimoni.
[8]«396. - Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i pretori, potra' essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di lire due a otto, purche' ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.
[9]Questo diritto potra' essere esteso fino alle lire dodici, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura maggiore di chilometri quindici.
[10]Queste indennita' non potranno pero' mai eccedere per caduna causa le lire venti nel primo caso, e le lire trentasei nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.
Testo in vigore dal 25 luglio 1922 al 6 giugno 1923
