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Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1923

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1922 al 6 giugno 1923. 2290 parole tolte, 10 parole aggiunte in 65 capoversi.

tolto: Gli articoli 7, 1° comma, 8, 9, 13, 1° comma, 14, 15, 16, 1° comma, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 32, 1° comma, 35, 36, 37, 48, 115, nn. 2, 120, 137 e 149 del Regio decreto 23 dicembre 1865, numero 2701, che approva la tariffa in materia penale sono sostituiti dai seguenti:

tolto: «Art. 7 (1ª comma). - Tale indennita' pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso, sara' di lire 2 al giorno; per le donne non minori di anni 14 di lire 3; per tutti gli altri di L. 6, e dovra' ridursi alla meta' per coloro che non saranno trattenuti in ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre.

tolto: «Art. 8. - Ai testimoni di ogni qualita' e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'art. 6 sara' dovuta, tanto per l'andata quanto per il ritorno, una indennita' di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di 3ª classe sulle ferrovie con l'aumento di due decimi, qualora possano servirsi della ferrovia, e, negli altri casi, di centesimi cinquanta per ogni chilometro delle strade che dovranno percorrere.

tolto: A coloro che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa, sara' pur dovuta una indennita' pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito per i secondi posti dei passeggeri sui piroscafi, con l'aumento di tre decimi del prezzo medesimo.

tolto: «Art. 9. - I testimoni indicati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennita' di L. 5 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio.

tolto: Avranno inoltre diritto ad una indennita' di L. 8 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennita' verra' loro parimenti corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal pretore o dal sindaco un certificato in carta libera, comprovante la ragione del soggiorno forzato durante il viaggio.

tolto: Art. 13. 1° comma). - I testimoni citati ad istanza della parte civile avranno diritto alle indennita' sopra stabilite, le quali saranno loro pagate sulla somma depositata in base a mandati spediti dal capo del Collegio o dal pretore.

tolto: «Art.14.- La indennita' di viaggio o di soggiorno di cui agli articoli 8 e 9 sara' corrisposta anche al padre o alla madre o ad un parente prossimo del minore degli anni 14 che lo accompagnera'; sempreche' alcuna di tali persone non sia stata citata come testimone, oppure con esso non siano intervenute altre persone residenti nella stessa frazione di Comune.

Mostra gli altri 57 capoversi cambiati

tolto: L'identita' delle persone ora accennate e la loro qualita' di parenti dovra' essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si fara' luogo alla tassa anzidetta.

tolto: «Art. 15. - Non e' dovuta alcuna indennita' alle guardie campestri ne' per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, ne' per la traduzione avanti all'autorita' competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 303 e 304 del Codice di procedura penale.

tolto: Cio' nondimeno le dette guardie chiamate fuori del Comune di loro residenza, sia per essere sentite come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennita' accordate ai testimoni ordinari.

tolto: Le disposizioni di questo articolo sono applicabili a tutti gli agenti della forza pubblica incaricati del servizio di pubblica sicurezza (ai carabinieri Reali, agli agenti investigativi, alle Regie guardie, alle guardie forestali e di finanza) e ad altri impiegati di pubbliche amministrazioni.

tolto: «Art. 16 (1° comma). - Per facilitare l'accertamento della indennita' di trasferta, i prefetti, quando non sia gia' redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze in chilometri che separano ciascun Comune dal capoluogo del mandamento e da quelli ove hanno sede il tribunale e la Corte d'appello, calcolando la misura delle distanze stesse dalla sede di ciascun ufficio giudiziario.

tolto: «Art. 18. - Gli onorari e le vacazioni dei periti per le operazioni che occorressero a richiesta dell'autorita' giudiziaria, nei casi previsti dal Codice di procedura penale, saranno regolati nel modo stabilito negli articoli seguenti.

tolto: «Art. 20. - Ciascun medico e chirurgo ricevera':

tolto: 1° per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra l'onorario di L. 10;

tolto: 2° per le sezioni di cadaveri non inumati l'onorario di L. 50 e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 100, compreso il relativo verbale ed escluse in ambi i casi, le eventuali ricerche di laboratorio.

tolto: Per qualsiasi altra operazione peritale diversa da una semplice visita o dalla sezione di cadaveri, l'onorario del perito sara' stabilito dall'autorita' giudiziaria, la quale potra' richiedere il parere del Consiglio dell'ordine dei medici.

tolto: Tale parere e' sempre necessario:

tolto: a) quando il perito abbia richiesto somma superiore a L. 300;

tolto: b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a L. 300, e l'autorita' medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi, la richiesta.

tolto: «Art. 20-bis. - In tutti i casi nei quali i medici e chirurghi saranno chiamati dall'autorita' giudiziaria per chiarimenti ed assisteranno ai pubblici dibattimenti, all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle indicazioni dei testimoni nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati dall'istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, sara' dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione sara' di L. 15; ciascuna delle successive, di L 10.

tolto: Uguale diritto sara' pure dovuto ai medici e chirurghi i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

tolto: «Art. 21. - Le vacazioni di cui e' cenno negli articoli precedenti e nei successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sara' mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

tolto: Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora ed un quarto sara' dovuto il diritto intero.

tolto: Per ogni giornata non potranno essere assegnate piu' di quattro vacazioni.

tolto: «Art. 22. - L'autorita' giudiziaria fara' risultare il numero delle vacazioni di cui all'articolo precedente, dai verbali di udienza.

tolto: «Art. 23. - I periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che avranno fatte, e se dovettero valersi dell'opera di personale aiutante, di facchini o di mercenari, il compenso di questi sara' pagato secondo gli usi locali, dopo che le autorita' giudiziarie si saranno accertate della necessita' e della durata di tale aiuto.

tolto: Sulla necessita' o meno di una somministrazione in caso di dissenso potra' essere richiesto il parere del Consiglio dell'ordine dei medici.

tolto: Questa nota dovra' contenere la indicazione di valore, quantita' e peso degli oggetti impiegati, e dovra' essere munita del visto dell'autorita' giudiziaria, incaricata dell'istruttoria delle cause e della esecuzione del relativo incombente, la quale dovra' respingere le spese non necessarie e quindi inserirla negli atti processuali.

tolto: Ove alle operazioni che motivane tali spese sia intervenuto il pubblico ministero, il detto visto sara' da lui apposto con lo stesso obbligo di cui sopra.

tolto: «Art. 27. - Ai veterinari che fossero chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione per iscritto, quanto ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai medici e chirurghi.

tolto: Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spetteranno i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.

tolto: Nel resto sara' ad esse applicabile il disposto dell'art. 23.

tolto: «Art. 29. Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai, saranno osservate dall'autorita' giudiziaria, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 20, 21, 22.

tolto: Nei casi previsti dall'ultimo e penultimo capoverso dell'articolo 20, il parere sara' richiesto al Consiglio professionale competente.

tolto: «Art. 29-bis. - Ai professionisti diplomati: ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, farmacisti non laureati, calligrafi, ecc., il compenso e' dovuto in ragione di vacazione.

tolto: Ai fini del precedente comma sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pure essendo sforniti di diploma, ottennero, in virtu' di speciali disposizioni di leggi, la inscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

tolto: Per la prima vacazione, compresa la relazione, sara' assegnata la somma di lire 10; per ciascuna delle successive, la somma di lire 8.

tolto: L'autorita' giudiziaria dovra' richiedere il parere del Consiglio professionale:

tolto: a) quando alcuno dei detti periti abbia richiesto somma superiore a lire 300;

tolto: b) quando il perito abbia richiesto somma inferiore a lire 300 e l'autorita' medesima non abbia creduto di accogliere integralmente, o quasi la richiesta.

tolto: «Art. 29-ter. - Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate ne' diplomate, il compenso e' dovuto in ragione di vacazione.

tolto: Per la prima vacazione, compresa la relazione, sara' assegnata la somma di L. 6; per ognuna delle successive, la somma di L. 5.

tolto: «Art. 32 (1° comma). - Le disposizioni contenute negli articoli 21, 22 e 23 devono pure essere applicate per cio' che si riferisce agli altri periti.

tolto: «Art. 35. - Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto agli onorari, ai periti di cui all'art. 29.

tolto: Negli altri casi, sono equiparati ai periti di cui all' articolo 29-bis.

tolto: «Art. 36. - Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 4.

tolto: Per la prima e l'ultima pagina sara' dovuto l'intiero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.

tolto: «Art. 37. - Allorquando i periti indicati negli articoli 20 e 29 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di piu' di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre gli onorari ed i diritti di vacazione, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi; e, negli altri casi, a lire una per chilometro sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di L. 25 al giorno.

tolto: I periti indicati nell'articolo 29-bis, gli interpreti ed i traduttori nel caso predetto avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe sulle ferrovie, in 1ª classe sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 75 per chilometro sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di lire 20 al giorno.

tolto: Quelli menzionati nell'articolo 29-ter avranno diritto, invece, al rimborso delle spese di viaggio in 3ª classe sulle ferrovie, in 2ª sui piroscafi, con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 60 sulle vie ordinarie, nonche' alla indennita' di lire 10 al giorno.

tolto: «Art. 48. - Allorquando, in conformita' del disposto del Codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'art. 226 detto Codice, i cancellieri, i notai, gli ufficiali giudiziari ed altri depositari pubblici o privati, o terze persone per essi, dovranno trasferirsi avanti il giudice istruttore od il pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno ai medesimi accordate, purche' la distanza dell'ufficio dove devono recarsi sia maggiore di due chilometri dal luogo dove tengono la residenza:

tolto: 1° ai cancellieri ed impiegati delle pubbliche Amministrazioni, le indennita' stabilite dalle norme vigenti;

tolto: 2° ai notai ed altri depositari pubblici, tra i quali ultimi sono compresi i segretari comunali, le indennita' stabilite nell'art. 37, capoverso 1°, della tariffa penale;

tolto: 3° agli ufficiali giudiziari, ai depositari privati ed alle terze Persone, inviate invece di questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse indennita' concesse ai testimoni nel titolo I, capo 1° della tariffa medesima.

tolto: «Art 115 (n. 2). - I giurati che non risiedono nel Comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso delle spese per il biglietto di 2ª classe sui piroscafi e di 2ª classe sulle ferrovie, aumentate di due decimi, e a L. 0,75 per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie.

tolto: Per i giurati che da luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa l'aumento sara' di tre decimi.

tolto: «Art. 120. - Qualora per la distanza dal comune di convocazione della Corte di assise il giurato non possa recarvisi nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita, ovvero non possa far ritorno nel comune di residenza nell'ultimo giorno di udienza, avra' diritto alla indennita' di L. 10 per ogni giornata di viaggio.

tolto: «Art. 137. - Il pagamento dell'indennita' ai testimoni e periti di cui e' cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali, sara' fatto su tassa del presidente, che avra' diretto i dibattimenti medesimi.

tolto: In ogni altro caso, sara' fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori, sia che procedano di ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione.

tolto: Nel caso previsto dagli articoli 278, 285 del Codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sara' ordinato dal funzionario del pubblico ministero, che avra' assunti gli atti.

tolto: «Art. 149 - Il diritto agli onorari e alle indennita' stabilite negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi 100 giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti.

tolto: Si prescrivono altresi' i mandati relativi di pagamento quando non sieno stati presentati per la riscossione entro 100 giorni dalla data di essi.

tolto: Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennita' di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorita' giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sara' di giorni 200, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 3 MAGGIO 1923, N. 1043

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1922-07-20;995~art1 · fonte del testo

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