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Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato con spirito nazionale, per il quale ha luogo la restituzione della tassa di fabbricazione, se il rimborso e' gia' avvenuto, si riscuotera' il dazio proprio del vino, si ricuperera' la somma restituita e si applichera' una multa eguale a questa somma. Se il rimborso non e' ancora avvenuto, sara' rifiutato, e si procedera' alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa eguale alla somma che si sarebbe dovuta restituire.

Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4703~art9 · fonte del testo

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