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Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato nel Regno con spirito estero, si riscuotera' il dazio proprio del vino, il dazio e la sopratassa sulla intiera quantita' di spirito contenutavi, senza diffalco dei gradi di ricchezza naturale, ed il massimo della multa stabilita dall'art. 69 del regolamento doganale per la mancata riesportazione dello spirito.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
