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Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dell'Industria e del Commercio, ha facolta' di prescrivere con decreto Reale che nuovi prodotti destinati all'esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie prime impiegate, e di variare le restituzioni vigenti in ragione dei nuovi dazi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
