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La facolta' accordata dall'art. 4 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Serie 3ª), di modificare con decreto Reale, udito il parere del Consiglio dell'Industria e del Commercio, le tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri, e' estesa a qualsiasi recipiente e per qualunque merce proveniente direttamente dall'estero o che esca dai magazzini generali o dai depositi franchi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
